Ticket di Pronto Soccorso: cosa cambia dal 1° gennaio 2025
Dal 1° gennaio 2025 sono entrate in vigore le nuove regole regionali sul pagamento del ticket al Pronto Soccorso (Delibera n. 1189/2024). La novità principale riguarda la distinzione tra accessi considerati appropriati e non appropriati.
Se al paziente viene assegnato un codice rosso, arancione o azzurro, l’accesso è ritenuto appropriato e quindi gratuito. Tutte le cure e le prestazioni erogate nel percorso di Pronto Soccorso non prevedono alcun ticket.
Diverso è il caso dei codici bianco e verde, associati a situazioni non urgenti o di urgenza minore. In questi casi si paga un ticket di 25 euro per la prima visita di presa in carico, a cui possono aggiungersi altri ticket per eventuali visite di consulenza o esami prescritti.
Accesso inappropriato: cosa cambia per gli esenti
L’esenzione dal ticket non esclude il pagamento della visita se l’accesso al Pronto Soccorso è considerato inappropriato (non urgente o non giustificato clinicamente).
Per le persone con esenzione totale (es. per reddito, disoccupazione, invalidità totale, ecc.), in caso di accesso inappropriato, è quindi previsto un pagamento di € 25 per la visita al PS ma sono esentate dal ticket per eventuali successive prestazioni erogate all’interno del percorso di PS.
Esenzione per patologie croniche o rare
Per chi ha un’esenzione per patologia, l’agevolazione si applica solo alle prestazioni collegate alla patologia stessa.
- L’esonero dal ticket dopo la visita di PS riguarda solo le prestazioni correlate alla patologia esente
- Le prestazioni non correlate prescritte dal medico di PS seguono le regole ordinarie dell’assistenza specialistica ambulatoriale
- Per queste ultime è quindi previsto il pagamento del ticket ordinario
Chi non paga il ticket?
I pazienti al pronto soccorso in codice bianco o verde che si trovano in una di queste situazioni, saranno esenti dal pagamento dei ticket:
- età inferiore a 14 anni
- accesso che esita in ricovero (anche in altro ospedale)
- abbandono del PS prima della visita medica
- accesso dovuto a evento traumatico avvenuto nelle 24 ore precedenti
- accesso dovuto a evento traumatico avvenuto precedentemente alle 24 ore che ha esitato in un intervento terapeutico
- accesso per avvelenamento acuto (tra cui avvelenamento chimico/farmacologico e ricompresa l’anafilassi)
- accesso a seguito di infortunio sul lavoro
- accesso a seguito di invio con impegnativa di “Accesso pronto soccorso” da parte di Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, Medico di continuità assistenziale (inclusi coloro che operano all’interno del CAU), specialista, Medico di altro Pronto Soccorso;
- passaggio in OBI (osservazione breve intensiva)
- decesso in PS
- accesso avvenuto su richiesta formale dell’Autorità Giudiziaria o degli organi di Pubblica Sicurezza
- casi relativi a vittime di eventi riconducibili ai reati di cui agli articoli del Codice Penale: 571 (abuso dei mezzi di correzione e disciplina), 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi), 583-bis (Pratiche di mutilazione degli organi genitali), 609-bis (Violenza sessuale), 612-bis (Atti persecutori), limitatamente al primo accesso avvenuto nell’imminenza dei fatti
- accesso negli orari di chiusura dei Servizi di Salute Mentale diurni nei quali viene effettuata e registrata la prestazione di “visita psichiatrica”.
Saranno esenti anche i pazienti in accesso per una delle seguenti problematiche indicate dal medico:
- colica renale
- colica biliare
- crisi asmatica
- dolore toracico
- tachiaritmiesopraventricolari (fibrillazione atriale parossistica, tachicardia parossistica sopraventricolare)
- glaucoma acuto
- corpo estraneo oculare
- epistassi (sanguinamento dal naso) in atto
- corpo estraneo dell’orecchio
- complicanze di intervento chirurgico che determinano il ricorso al PS entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera
- problemi e sintomi correlati alla gravidanza
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