Con la mensilità di pensione di luglio 2024, l’INPS eroga d’ufficio la quattordicesima mensilità a favore dei pensionati che rientrano nei requisiti reddituali e di età stabiliti.
Verifica diritto alla quattordicesima mensilità
La verifica del diritto alla quattordicesima mensilità viene effettuata sulla base dei redditi da pensione presenti nel Casellario Centrale dei pensionati INPS dell’anno in corso, ossia del 2024, e dei redditi diversi da pensione relativi all’anno precedente.
Per i redditi diversi da quelli da prestazione, in assenza delle informazioni relative agli anni 2024 o 2023, l’Istituto utilizza i redditi degli anni precedenti, risalendo fino al 2020.
Con riferimento all’anno 2024:
- in caso di prima concessione, sono valutati tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2024. Rientrano in questa casistica anche tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva;
- in caso di concessione successiva alla prima, sono presi a riferimento:
⏩ redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati INPS, conseguiti nel 2024;
⏩ i redditi diversi da quelli del punto precedente, conseguiti nel 2023.
Il diritto al beneficio dipende dal reddito annuo lordo del richiedente, in relazione agli anni di contribuzione da lavoro dipendente o autonomo. A partire dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte il trattamento minimo ovvero fino a 2 volte il Trattamento Minimo.
Limiti reddituali per il diritto alla quattordicesima
I limiti reddituali annui entro una volta e mezzo il trattamento minimo INPS (TM € 598,61 nel 2024) per il diritto alla somma aggiuntiva, nel 2024, sono rispettivamente di:
€ 11.672,90 limite di reddito entro cui la somma aggiuntiva spetta per intero;
€ 12.109,90 limite di reddito corrispondente alla prima fascia di contribuzione;
€ 12.218,90 limite di reddito entro cui la somma aggiuntiva spetta per intero;
€ 12.327,90 limite di reddito corrispondente alla prima fascia di contribuzione.
Ricordiamo che, a partire dal 2017, grazie all’intervento delle OO.SS. dei pensionati, l’importo della quattordicesima mensilità è stato incrementato del 30% per i pensionati con redditi entro una volta e mezza il TM INPS, arrivando rispettivamente a € 437,00, € 546,00 ed € 655,00 in base ai contributi versati durante la carriera lavorativa dai dipendenti e gli autonomi (fino a 15/18 anni, oltre 15 /18 anni e fino a 25/28 anni, oltre 25/28 anni).
I limiti reddituali annui entro una volta e mezzo e due volte il Trattamento Minimo INPS per il diritto alla somma aggiuntiva, nel 2024, sono, rispettivamente:
€ 15.563,86 limite di reddito entro cui la somma aggiuntiva spetta per intero;
€ 15.899,86 limite di reddito corrispondente alla prima fascia di contribuzione;
€ 15.983,86 limite di reddito entro cui la somma aggiuntiva spetta per intero;
€ 16.067,86 limite di reddito corrispondente alla prima fascia di contribuzione.
Per i pensionati che rientrano in tali limiti reddituali, gli importi della quattordicesima mensilità sono riconosciti, rispettivamente, nella misura di € 336,00, € 420,00 e € 504,00 sempre in base ai versamenti contributivi durante la carriera lavorativa dai dipendenti e gli autonomi (fino a 15/18 anni, oltre 15/18 e fino a 25/28 anni, oltre 25 /28 anni).
Viene altresì fatta valere la c.d. clausola di salvaguardia, per cui, in caso di superamento del limite di reddito della fascia di appartenenza, la somma aggiuntiva, viene corrisposta in misura parziale, fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
Quando si riceve la quattordicesima mensilità?
Coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2024 (pensioni gestite nei sistemi integrati) o dal 1° luglio 2024 (pensioni gestite nei sistemi della Gestione pubblica ed ex INPGI) al 31 dicembre 2024, e i soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2023 riceveranno la quattordicesima con la rata di dicembre 2024.
Coloro che, oltre a rientrare nei limiti reddituali, abbiano compiuto un’età maggiore o uguale a 64 anni alla data del 31 luglio 2024, riceveranno la quattordicesima sulla mensilità di luglio 2024.
A chi non spetta la quattordicesima mensilità?
Il beneficio non spetta su una delle seguenti prestazioni: Invalidità Civile, Pensione Sociale, Assegno Sociale e l’Ape Sociale, ecc.
La quattordicesima non viene, inoltre, erogata per le seguenti prestazioni:
- pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali;
- trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati;
- pensioni della ex SPORTASS.
Quattordicesima Pensioni della Gestione Pubblica
Con riferimento alle pensioni della Gestione pubblica, la platea interessata al riconoscimento d’ufficio della quattordicesima sulla mensilità di pensione di luglio 2024 riguarda coloro che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 30 giugno 2024, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.
Si tratta di:
- soggetti ai quali è stata attribuita d’ufficio la quattordicesima;
- soggetti ai quali non è stata attribuita la quattordicesima, in quanto titolari di altro trattamento pensionistico presente nel Casellario centrale dei pensionati;
- soggetti ai quali non è stata attribuita la quattordicesima per cause diverse da quella del punto precedente, con l’indicazione della relativa motivazione.
I redditi utilizzati dall’Istituto sono quelli trasmessi dagli interessati entro il giorno 13 maggio 2024.
In assenza di informazioni reddituali relativi agli anni 2023 o 2022, per i redditi diversi da quelli da prestazione, sono stati utilizzati i redditi dell’ultima campagna reddituale elaborata, ossia i redditi dell’anno 2021.
Comunicazioni ai pensionati quattordicesima mensilità
L’Istituto non inoltrerà in forma cartacea le comunicazioni ai pensionati relative al credito della quattordicesima mensilità.
Tutte le informative riguardanti la 14^ mensilità si potranno visualizzare:
- nella relativa sezione del modello “OBIS/M”;
- con apposita comunicazione nella sezione “MY INPS” dell’interessato e con invio di una comunicazione e-mail al contatto telematico certificato del pensionato, se disponibile;
- sul cedolino, con apposita annotazione;
- con invio di una notifica sull’app “IO”.
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