Ticket di Pronto Soccorso: cosa cambia dal 1° gennaio 2025

Dal 1° gennaio 2025 sono entrate in vigore le nuove regole regionali sul pagamento del ticket al Pronto Soccorso (Delibera n. 1189/2024). La novità principale riguarda la distinzione tra accessi considerati appropriati e non appropriati.

Se al paziente viene assegnato un codice rosso, arancione o azzurro, l’accesso è ritenuto appropriato e quindi gratuito. Tutte le cure e le prestazioni erogate nel percorso di Pronto Soccorso non prevedono alcun ticket.

Diverso è il caso dei codici bianco e verde, associati a situazioni non urgenti o di urgenza minore. In questi casi si paga un ticket di 25 euro per la prima visita di presa in carico, a cui possono aggiungersi altri ticket per eventuali visite di consulenza o esami prescritti.

Accesso inappropriato: cosa cambia per gli esenti

L’esenzione dal ticket non esclude il pagamento della visita se l’accesso al Pronto Soccorso è considerato inappropriato (non urgente o non giustificato clinicamente).

Per le persone con esenzione totale (es. per reddito, disoccupazione, invalidità totale, ecc.), in caso di accesso inappropriato, è quindi previsto un pagamento di € 25 per la visita al PS ma sono esentate dal ticket per eventuali successive prestazioni erogate all’interno del percorso di PS.

Esenzione per patologie croniche o rare

Per chi ha un’esenzione per patologia, l’agevolazione si applica solo alle prestazioni collegate alla patologia stessa.

  • L’esonero dal ticket dopo la visita di PS riguarda solo le prestazioni correlate alla patologia esente
  • Le prestazioni non correlate prescritte dal medico di PS seguono le regole ordinarie dell’assistenza specialistica ambulatoriale
  • Per queste ultime è quindi previsto il pagamento del ticket ordinario

Chi non paga il ticket?

I pazienti al pronto soccorso in codice bianco o verde che si trovano in una di queste situazioni, saranno esenti dal pagamento dei ticket:

  • età inferiore a 14 anni
  • accesso che esita in ricovero (anche in altro ospedale)
  • abbandono del PS prima della visita medica
  • accesso dovuto a evento traumatico avvenuto nelle 24 ore precedenti
  • accesso dovuto a evento traumatico avvenuto precedentemente alle 24 ore che ha esitato in un intervento terapeutico
  • accesso per avvelenamento acuto (tra cui avvelenamento chimico/farmacologico e ricompresa l’anafilassi)
  • accesso a seguito di infortunio sul lavoro
  • accesso a seguito di invio con impegnativa di “Accesso pronto soccorso” da parte di Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, Medico di continuità assistenziale (inclusi coloro che operano all’interno del CAU), specialista, Medico di altro Pronto Soccorso;
  • passaggio in OBI (osservazione breve intensiva)
  • decesso in PS
  • accesso avvenuto su richiesta formale dell’Autorità Giudiziaria o degli organi di Pubblica Sicurezza
  • casi relativi a vittime di eventi riconducibili ai reati di cui agli articoli del Codice Penale: 571 (abuso dei mezzi di correzione e disciplina), 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi), 583-bis (Pratiche di mutilazione degli organi genitali), 609-bis (Violenza sessuale), 612-bis (Atti persecutori), limitatamente al primo accesso avvenuto nell’imminenza dei fatti
  • accesso negli orari di chiusura dei Servizi di Salute Mentale diurni nei quali viene effettuata e registrata la prestazione di “visita psichiatrica”.

Saranno esenti anche i pazienti in accesso per una delle seguenti problematiche indicate dal medico:

  • colica renale
  • colica biliare
  • crisi asmatica
  • dolore toracico
  • tachiaritmiesopraventricolari (fibrillazione atriale parossistica, tachicardia parossistica sopraventricolare)
  • glaucoma acuto
  • corpo estraneo oculare
  • epistassi (sanguinamento dal naso) in atto
  • corpo estraneo dell’orecchio
  • complicanze di intervento chirurgico che determinano il ricorso al PS entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera
  • problemi e sintomi correlati alla gravidanza

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